L’INPS ha emanato il messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, con il quale fornisce le istruzioni operative circa la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, gestito dall’omonima procedura.
Tale modulo servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l’invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell’obbligazione contributiva.
Accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.
L’indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l’esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale.
Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l’istanza, invia alla procedura Durc On Line la richiesta di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso di validità D.P.A. ne registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l’eventuale emissione dell’invito a regolarizzare.
Al termine del procedimento, la procedura Durc On Line comunicherà l’esito al sistema D.P.A., che provvederà alla registrazione dello stesso.
Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co.”, in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è stato registrato negli archivi.
L’indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all’avvio delle successive verifiche mensile.
Il sistema D.P.A., infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc On Line ogni mese, per il numero di mesi indicato nell’apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito.
Ciò significa che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l’intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento.
Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema D.P.A., all’approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un alert sollecitando l’invio di un’eventuale ulteriore richiesta.
La procedura permetterà di conoscere in tempo reale, al momento dell’elaborazione della denuncia, la situazione dell’azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.
In ogni caso, qualora entro il termine normativamente previsto rimanga senza esito la verifica di regolarità contributiva operata dalla procedura Durc On Line, D.P.A. provvederà automaticamente a reinterrogare il sistema Durc On Line finché non si otterrà l’esito definitivo.
Fonte: INPS