L’INPS, con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023, fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.
Al fine di ricevere l’indennità una tantum, i soggetti devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
Questi i requisiti per l’accesso all’indennità una tantum:
- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Fonte: INPS
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