Queste le novità previste dalla Legge n. 85/2023 di conversione del cd. Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023) in materia di contratti a tempo determinato e di rapporti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
- Queste le nuove causali
- nei casi previsti dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51;
- in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
- Sono considerati acausali (privi di motivazione) tutti i contratti a tempo determinato stipulati nei primi 12 mesi tra le parti, ricomprendendo tra questi sia i rapporti diretti che i rapporti in somministrazione a termine. In pratica, nei primi dodici mesi i contratti a tempo determinato saranno sempre acausali, indipendentemente dal fatto che i dodici mesi si raggiungano con un unico rapporto di lavoro a termine ovvero con più contratti di lavoro (rinnovi).
- Ai fini del computo del termine di 12 mesi, nei quali è possibile stipulare contratti acausali, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto lavoro). Ciò sta a significare che eventuali contratti a termine stipulati antecedentemente la data del 5 maggio 2023 non verranno considerati per il calcolo dei primi dodici mesi acausali.
- Per quanto riguarda i rapporti in somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, sono esclusi dal limite percentuale, previsto per l’utilizzo di questa tipologia contrattuale:
- i lavoratori somministrati assunti, dall’Agenzia per il lavoro, con contratto di lavoro in apprendistato;
- i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, come individuati dal Decreto del Ministro del lavoro del 17 ottobre 2017.
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