La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha risposto ad una richiesta di parere, da parte dell’Ispettorato di Udine, in merito alla congruenza tra il contratto di apprendistato e la formazione durante un periodo di distacco (ex articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
Sullo stesso argomento, circa un anno fa, lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro era intervenuto con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018.
Questi i punti fissi del parere ministeriale.
Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva.
Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
Può essere il caso che nell’accordo di distacco venga previsto anche il distacco del tutor o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo.
Resta inteso che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato, in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, deve avere durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato.
Fonte: Ministero del Lavoro